di Elisabetta Celiento
Obblighi, scadenze e impatti per le aziende europee nel 2025
L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha aggiornato l’elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti (SVHC), portando il numero totale a 250 voci. Questo elenco include sostanze chimiche che possono comportare gravi rischi per la salute umana e per l’ambiente. Le aziende europee sono ora chiamate a rafforzare i propri controlli e ad assicurare la gestione sicura di queste sostanze, fornendo informazioni trasparenti a clienti e consumatori.
Tre nuove sostanze ad alto rischio
Le tre nuove sostanze aggiunte il 25 giugno 2025 sono state identificate per le loro proprietà pericolose:
– 1,1,1,3,5,5,5-eptametil-3-[(trimetilsilil)ossi]trisilossano
– Decametiltetrasilossano
Queste due sostanze sono classificate come molto persistenti e altamente bioaccumulabili, e vengono utilizzate comunemente in cosmetici, prodotti per la cura personale e articoli per la manutenzione dell’auto.
– Reactive Brown 51
Questa sostanza, usata prevalentemente in prodotti tessili e coloranti, è stata classificata come tossica per la riproduzione.
Implicazioni per le aziende: obblighi e scadenze
L’inclusione di una sostanza nell’elenco delle SVHC attiva una serie di obblighi legali per le aziende, secondo quanto previsto dal regolamento REACH:
• Comunicazione obbligatoria: Se un articolo contiene una sostanza SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% in peso, i fornitori devono comunicare ai clienti e ai consumatori le modalità d’uso sicuro. I consumatori hanno il diritto di chiedere ai produttori se un articolo contiene sostanze estremamente preoccupanti.
• Notifica all’ECHA: Gli importatori e produttori devono notificare entro sei mesi (cioè entro il 25 dicembre 2025) se i loro articoli contengono una sostanza appena inserita nell’elenco.
• Aggiornamento della scheda di sicurezza: I fornitori dell’UE e del SEE devono aggiornare le schede di dati di sicurezza (SDS) quando le sostanze candidate sono vendute singolarmente o all’interno di miscele.
• Obblighi secondo la Direttiva sui rifiuti: Le aziende devono notificare la presenza di SVHC anche nella banca dati SCIP dell’ECHA, se le sostanze sono presenti sopra la soglia dello 0,1%. Questa misura migliora la tracciabilità delle sostanze pericolose negli articoli a fine vita.
Impatto sul marchio Ecolabel
Secondo il regolamento Ecolabel UE, i prodotti che contengono SVHC non possono ottenere la certificazione Ecolabel, limitando quindi le possibilità di accesso al mercato per chi punta su prodotti sostenibili e a basso impatto ambientale.
Conclusioni
L’inclusione di una sostanza nell’elenco delle SVHC rappresenta il primo passo verso la sua possibile inserzione nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione. In tal caso, le aziende potranno continuare a utilizzarla solo previa autorizzazione da parte della Commissione Europea. Per questo motivo, con l’aggiornamento dell’elenco a 250 voci, diventa fondamentale per le imprese intensificare le verifiche sulle sostanze chimiche impiegate, rivedere la documentazione tecnica e garantire piena trasparenza lungo tutta la filiera produttiva, al fine di assicurare la conformità normativa e tutelare la salute umana e l’ambiente.
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Fonte bibliografica: European Chemicals Agency (ECHA). (2025, 25 giugno). ECHA adds three hazardous chemicals to the Candidate List. https://echa.europa.eu/it/-/echa-adds-three-hazardous-chemicals-to-the-candidate-list