Cosmetici: nuovo Regolamento (UE) 2026/906, limiti e divieti

di Rita Esposito

Nuovo aggiornamento normativo per il settore cosmetico europeo

Ad aprile 2026 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2026/906, che modifica il Regolamento cosmetici (CE) n. 1223/2009 introducendo nuovi limiti di utilizzo e nuovi divieti per numerose sostanze impiegate nei prodotti cosmetici.

Le modifiche riguardano ingredienti utilizzati in fragranze, tinture per capelli, prodotti per l’igiene orale, deodoranti, filtri UV e plasticizzanti. L’obiettivo della Commissione Europea è rafforzare la tutela della salute dei consumatori sulla base dei più recenti pareri scientifici del Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori (CSSC).

Per le aziende del settore cosmetico, il nuovo regolamento comporta la necessità di:

  • verificare la conformità delle formulazioni;
  • aggiornare i dossier PIF;
  • controllare le etichette;
  • valutare eventuali riformulazioni;
  • gestire correttamente le tempistiche di adeguamento.

Le principali novità del Regolamento (UE) 2026/906

Nuove soglie di concentrazione

  1. Benzil-salicilato

Il Benzil Salicilato è consentito come fragranza allergizzante nei prodotti cosmetici, ma è obbligatorio indicarne la presenza in etichetta quando la concentrazione supera:

  • 0,001% nei prodotti leave-on;
  • 0,01% nei prodotti rinse-off.
  1. Zeolite d’argento e di zinco

La sostanza zeolite d’argento e di zinco, precedentemente classificata come tossica per la riproduzione di categoria 2, viene ora considerata sicura dal CSSC entro precise concentrazioni:

  • fino all’1% nei deodoranti spray;
  • fino al 2,5% nei fondotinta in polvere.
  1. Sali di zinco idrosolubili

Il regolamento introduce limiti specifici per i sali di zinco idrosolubili utilizzati in dentifrici e collutori, tra cui acetato di zinco e cloruro di zinco.

Le concentrazioni massime consentite sono:

Dentifrici

  • fino all’1% di zinco;
  • massimo 0,72% per prodotti destinati a bambini sotto 1 anno.

Collutori

  • fino allo 0,1% di zinco;
  • utilizzo consentito per soggetti sopra i 6 anni.
  1. Olio di vetiver acetilato

L’olio di vetiver acetilato, utilizzato come fragranza, è stato valutato positivamente dal CSSC.

La sostanza può essere utilizzata:

  • nei prodotti leave-on e rinse-off;
  • anche nei prodotti spray con possibile esposizione inalatoria;
  • con aggiunta dell’1% di alfa-tocoferolo.
  1. Citral

Il Citral è soggetto agli obblighi di etichettatura previsti per gli allergeni:

  • oltre lo 0,001% nei prodotti leave-on;
  • oltre lo 0,01% nei prodotti rinse-off.
  1. Coloranti per tinture

Il Regolamento (UE) 2026/906 introduce nuove disposizioni per diverse sostanze coloranti utilizzate nelle tinture per capelli.

  • HC Blue No. 18: Consentito fino allo 0,35% nelle tinture ossidative e non ossidative.
  • Idrossipropil-p-fenilendiamina: Consentita fino al 2% nelle tinture ossidative.
  • HC Yellow No. 16:
  • fino all’1% nelle tinture ossidative;
  • fino all’1,5% nelle tinture non ossidative.
  • HC Red No. 18:
  • fino all’1,5% nelle tinture ossidative;
  • fino allo 0,5% nelle tinture non ossidative.

Nuovi limiti per le impurezze

Il filtro UV Dietilamino Idrossibenzoil Esilbenzoato (DHHB) può utilizzato nei prodotti cosmetici.

Tuttavia, il regolamento introduce un nuovo requisito relativo alla presenza dell’impurità di-n-esil ftalato (DnHexP).

In particolare, il limite massimo consentito per tale impurezza è fissato a 10 ppm.

Nuovi divieti

Tra le novità più rilevanti del Regolamento (UE) 2026/906 vi è il divieto della sostanza Trifenilfosfato (TPP).

La sostanza veniva utilizzata nei cosmetici come plastificante per migliorare la flessibilità dei polimeri sintetici.

Nel parere del 25 luglio 2024, il CSSC ha evidenziato che i dati forniti dall’industria non erano sufficienti per escludere potenziali rischi di genotossicità. Di conseguenza, la Commissione Europea ha deciso di inserire il trifenilfosfato nell’Allegato II del Regolamento cosmetici, relativo alle sostanze vietate.

Conclusioni

Il Regolamento (UE) 2026/906 rappresenta un nuovo importante aggiornamento del quadro normativo cosmetico europeo.

Le modifiche introdotte confermano la crescente attenzione delle autorità europee verso:

  • sicurezza degli ingredienti;
  • controllo delle sostanze allergizzanti;
  • gestione delle impurità;

Per le aziende cosmetiche, un approccio proattivo alla conformità regolatoria sarà essenziale per garantire continuità commerciale e ridurre i rischi di non conformità.

Biochem Consulting può assisterti nello sviluppo e nella registrazione dei tuoi cosmetici.

📞 Contattaci ai numeri 081.18208870 – 081.18902885

📧 Oppure scrivici a info@biochem.it

🌐 Scopri di più su tutti i nostri servizi visitando il sito: biochem.it

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER PER RESTARE AGGIORNATO SULLE NOVITA’ REGOLATORIE!

Fonti:

Regolamento (UE) 2026/906

Regolamento cosmetici (CE) n. 1223/2009