ETICHETTATURA DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

di Claudia Addesso

 

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescita costante del mercato degli Integratori Alimentari. Farmacia, parafarmacia e online, rappresentano i canali che hanno registrato il più alto tasso di crescita, nonostante la pandemia abbia avuto ripercussioni su tale attività.  Gli integratori alimentari sono definiti dalla normativa di settore (Direttiva 2002/46/CE, attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169) come: “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”. Consumatori sempre più attenti chiedono una maggiore trasparenza sia nelle informazioni presenti in etichetta che nell’artwork dell’imballaggio e gli organi normativi per tutelare la categoria hanno emanato una serie di regolamenti a cui le società operanti nel settore devono prestare la massima attenzione durante il lancio e aggiornamento dei prodotti.

Prodotti alimentari a tutti gli effetti, per gli integratori alimentari valgono le medesime disposizioni legislative generali contenute nel Regolamento (UE) N. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. In linea generale, è importante che le indicazioni siano comprese dal consumatore ed è opportuno tutelare tutti i consumatori da indicazioni fuorvianti.

Infatti, come definito dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, devono essere presenti in etichetta:

  • la denominazione “integratore alimentare”, o sinonimi come “complemento alimentare” o “supplemento alimentare”;
  • le categorie di sostanze nutritive o altre sostanze caratterizzanti il prodotto presenti o un’indicazione della loro natura;
  • la dose raccomandata giornaliera;
  • se presenti sostanze nutritive, un’avvertenza a non superare le dosi giornaliere raccomandate;
  • l’indicazione che gli integratori non devono essere intesi come sostituti di una dieta variata;
  • la quantità delle sostanze nutritive o di quelle aventi un effetto nutritivo o fisiologico, espressa numericamente e in riferimento alla dose giornaliera indicata;
  • i dati relativi a vitamine e minerali espressi anche in percentuale dei valori di riferimento;
  • l’indicazione che i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età;
  • l’effetto fisiologico o nutritivo conferito dall’integratore alimentare.

Risulta importante sottolineare che l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità, non devono attribuire agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà.

Un aspetto fondamentale da considerare in materia di etichettatura, è rappresentato dal Decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 [che modifica in parte il D. Lgs 152/2006 e recepisce la direttiva europea sui rifiuti (UE 2018/851) nonché quella sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (UE 2018/852)], che ha introdotto l’obbligo di etichettatura ambientale per gli imballaggi.

In particolare, la norma impone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.

L’obbligo di applicare l’etichettatura ambientale vale per tutti i produttori e distributori/commercianti di prodotti in Italia e in caso di mancato adempimento, il Testo Unico Ambientale, all’articolo 261, comma 3, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.200 ad € 40.000 per chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura. È previsto, in sede di accertamento, il sequestro amministrativo dei beni per mezzo dei quali è stato realizzato l’illecito amministrativo (sequestro che potrebbe, al termine del procedimento, dar luogo alla confisca, con definitiva distruzione delle merci sequestrate).

Biochem Consulting, grazie al suo team di esperti nel settore, può supportare le aziende nella fase di verifica dei contenuti da riportare in etichetta e conformità alla normativa, redazione di razionali tecnico scientifici e procedure di notifica al Ministero.

Per maggiori informazioni, chiamaci al numero 081.1820.8870, saremo lieti di aiutarti.

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