di Claudia Addesso
Con Sentenza n. 190/2022 del 23 novembre 2022 la Corte di Giustizia Europea ha annullato la classificazione ed etichettatura armonizzate del biossido di titanio (TiO2) in forma di polvere fine come Cancerogeno di categoria 2 per inalazione, prevista dal Regolamento delegato 2020/2017. Quest’ultimo ha modificato il Regolamento CLP (regolamento (CE) n. 1272/2008) nell’Allegato II, III e IV relativamente alla classificazione ed etichettatura armonizzata di talune sostanze, fra cui il biossido di titanio. Il biossido di titanio è una sostanza chimica inorganica che si presenta sotto forma di pigmento bianco, utilizzata per le sue proprietà coloranti e coprenti in diversi prodotti. Viene sfruttato per rendere più bianchi molti prodotti alimentari, cosmetici, vernici, inchiostri, plastiche e carta. Inoltre il TiO2 è ampiamente utilizzato come opacizzante e colorante nei prodotti farmaceutici. Il Regolamento 2020/2017 ha recepito il parere (su richiesta francese del 2016) del Comitato per la valutazione dei rischi (CVR) dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA, sulla classificazione del biossido di titanio come sostanza cancerogena di categoria 2, con la menzione di pericolo «H 351 (inalazione)» sotto forma di polvere contenente l’1% o più di particelle con diametro inferiore o pari a 10 micrometri. Al Regolamento 2020/217 ha fatto seguito un ricorso da parte di produttori, importatori, utilizzatori e fornitori di biossido di titanio, dinanzi al Tribunale Europeo per l’annullamento parziale di tale Regolamento per errori manifesti di valutazione della sostanza e per la violazione dei criteri stabiliti per la classificazione e l’etichettatura armonizzate ai sensi del CLP. La Corte di Giustizia Europea ha, infatti, indicato che la Commissione ha commesso un errore nella valutazione dell’affidabilità e dell’accettabilità dello studio su cui si basava la classificazione e (ancora più importante) che una classificazione può applicarsi solo ad una sostanza che abbia un’intrinseca proprietà di provocare il cancro. La Corte di Giustizia Europea ha riscontrato nel parere del CVR il pericolo di cancerogenicità del biossido di titanio come «non intrinseco in senso classico»: in particolare, il pericolo sarebbe stato connesso “unicamente a determinate particelle di biossido di titanio respirabili presenti in un certo stato fisico, una certa forma, grandezza e quantità, che si manifesta solo in condizioni di sovraccarico polmonare e corrisponde a una tossicità delle particelle”. Pertanto, il giudizio sulla tossicità non è stato considerato come “tossicità intrinseca in senso classico”, inducendo la Commissione a emanare il Regolamento 2020/217 con tale etichettatura impropria per il biossido di titanio. Di conseguenza, potrebbero decadere (se non vi sarà un ricorso) l’obbligo di riportare l’indicazione di pericolo H351 per i prodotti in polvere contenenti almeno l’1% di particelle di biossido di titanio con diametro aerodinamico inferiore o pari a 10 micrometri. Potrebbero inoltre decadere gli obblighi di etichettatura con EUH 211 per le miscele liquide contenenti > 1% di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 micrometri e con EUH 212 per le miscele solide contenenti > 1% di particelle di biossido di titanio. Le conseguenze pratiche si avranno se e quando il regolamento sarà effettivamente abrogato. Si tratta della prima volta in cui una classificazione armonizzata viene annullata dalla Corte di Giustizia, un fatto sicuramente inedito che porterà a conseguenze importanti.
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