Divieto di riempimento di bombole di gas medicinali di terzi – ossigeno 01/01/2017

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha stabilito con una serie di comunicazioni destinate ai produttori di gas medicinali (3 e 10 aprile 2015 e 4 dicembre 2015) che a far data dal 1 gennaio 2017 NON SI POTRANNO PIU’ RIEMPIRE CON GAS MEDICINALI I RECIPIENTI DI PROPRIETÀ’ DI SOGGETTI DIVERSI DAI TITOLARI AIC O DAI PRODUTTORI AUTORIZZATI.

A titolo esemplificativo vengono citati: le farmacie, gli ospedali e le case di cura, i servizi di primo soccorso (Croci, Misericordie, ecc.) gli studi medici, i grossisti e i distributori di farmaci.

Al fine di rispettare la scadenza tassativa del 1 gennaio 2017 e per evitare il rischio di NON poter garantire le forniture di Gas Medicinali (Ossigeno, Protossido, Aria, etc.) è necessario che tutti i soggetti coinvolti si adeguino per tempo.

Si ricorda che sono tuttora in vigore i Decreti del Ministero dei Trasporti (1990 e 1991) che impongono l’applicazione sulle bombole del disco inox con la scritta “per uso medico” e con l’indicazione della Ragione Sociale o della Partita IVA del proprietario delle bombole e/o pacchi bombole destinate a contenere gas medicinali.

Nel caso di riacquisto di recipienti dai soggetti indicati in precedenza, bisogna tener conto di quanto detto e provvedere all’immediata sostituzione del disco inox.

Il riacquisto di bombole e pacchi bombole deve avvenire in conformità alla direttiva vigente in materia.

Restiamo a disposizione per chiarimenti.

Biochem, tel. 081.1890.2885